COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI.
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
In riferimento a quanto previsto nella presente, si segnala i contenuti della stessa possono subire variazioni dovuti a modifiche a termini di legge e/o regolamenti.
Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al contraente il documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitti d’interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punito con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.
PERPRIMA SRL NON è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazioni.
Un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un impresa di assicurazioni NON è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della PERPRIMA SRL.
I premi pagati dal Contraente alla PERPRIMA SRL e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo - o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario stesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni - può rivolgersi a: IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (per i dati di riferimento www.ivass.it) allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario.
Per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di responsabilità civile, il cliente si può rivolgere al fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o CONSAP SPA Servizio Gestione Fondi di Garanzia Via Yser, 14 – 00198 Roma (peri i dati di riferimento www.consap.it).
Documento di politica di gestione dei reclami ai sensi dell’art. 10 bis del Regolamento Isvap 24/2008 introdotto con l’art. 5 del Provvedimento Ivass 46/2016.
In ottemperanza alle previsioni contenute nell’art. 5 del Provvedimento Ivass n. 46 /2016 recante modifiche al Regolamento Isvap n. 24/2008, che ha introdotto a carico degli intermediari obblighi specifici in materia di gestione dei reclami, il Broker PERPRIMA SRL adotta la seguente politica di gestione dei reclami ispirata:
- all’equo trattamento dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e dei danneggiati,
- alla individuazione e gestione degli eventuali conflitti di interesse;
- alla rapida definizione dei reclami.
1. Ricezione dei reclami.
a) Ogni dipendente o collaboratore che riceva un reclamo in forma scritta deve prontamente trasmetterlo al sig DELLA PATRONA NICO legale rappresentante della PerPrima Srl designato quale referente per la gestione dei reclami. Le disposizioni regolamentari individuano come reclamo “una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta relativa a un contratto o a un servizio assicurativo”. Ai sensi della normativa regolamentare, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Si ritiene che qualunque doglianza in forma scritta debba essere considerata reclamo.
Il soggetto designato per la gestione dei reclami deve esaminare il reclamo e verificare:
- l’eventuale esclusiva competenza della compagnia di assicurazione che ha sottoscritto il contratto; in tal caso il soggetto designato trasmette con immediatezza il reclamo alla compagnia dandone contestuale comunicazione al cliente (art. 5 che introduce l’art. 10 quater del Regolamento); - a quale soggetto sia ascrivibile il comportamento lamentato; l’esistenza di eventuali conflitti di interesse;
c) in caso di ricezione di reclamo relativo al comportamento di altro intermediario con il quale sia intercorso un rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 22 D.L. 179/2012 - definito dal provvedimento “intermediario competente” - il designato alla gestione dei reclami trasmette il reclamo entro 15 giorni dalla ricezione all’intermediario con cui si è svolta la collaborazione fornendo tutte le informazioni e documentazione pertinente (art. 5 che introduce l’art. 10 quaterdecies del Regolamento).
2. Gestione dei reclami.
Accertata la pertinenza del reclamo del cliente, dell’assicurato e/o dell’avente diritto e la competenza
in capo al Broker della gestione del reclamo stesso l’azienda/ Società dovrà adottare tutte le misure necessarie a correggere la situazione oggetto del reclamo, mediante misure suggerite dal designato per la gestione dei reclami e condivise dal rappresentante legale/ consiglio di amministrazione (o soggetto delegato dal cda ad esempio l’amministratore delegato ovvero il consigliere delegato per materia)
3. Esito dei reclami.
Il designato alla gestione dei reclami (ovvero il rappresentante legale/amministratore delegato/consigliere con delega) deve fornire riscontro ai clienti o agli aventi interesse entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso (art. 5 che introduce l’art. 10 quater del Regolamento) utilizzando un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
In caso di accoglimento parziale del reclamo il designato della gestione dei reclami (ovvero il rappresentante legale/amministratore delegato/consigliere con delega) dovrà informare il reclamante della possibilità di rivolgersi all’Ivass prima di adire l’Autorità giudiziaria.
In caso di collaborazione con altro intermediario, ex art. 22 DL 179/2016, l’esito del reclamo viene comunicato al reclamante dall’ “intermediario competente” avendo cura di trasmettere opportuna riscontro anche all’intermediario collaboratore.
4. Registrazione dei reclami.
Ai sensi dell’art. 5 che introduce l’art. 10 quater del Regolamento, il designato della gestione dei reclami deve annotare il reclamo nel registro reclami, strutturato in linea con l’Allegato 1 del Regolamento Isvap 24/2008.
Nel caso in cui la gestione del reclamo sia di competenza di altro “intermediario competente” in virtù
di una collaborazione ai sensi dell’art. 22 DL 179/2016 l’annotazione nel Registro è effettuata a cura dell’intermediario competente.
Annualmente il designato della gestione dei reclami deve compilare il prospetto statistico secondo la struttura di cui all’Allegato 4 del Regolamento 24/2008 che prevede la compilazione di 3 tabelle:
4.1. Tabella generale: numero dei reclami, valore economico, output correlati;
4.2. Tabella reclami rc auto;
4.3 Tabella caratteristiche dei soggetti reclamanti.
La compilazione del prospetto statistico è dovuta anche nel caso in cui l’annotazione nel Registro venga eseguita dall’intermediario competente in virtù della collaborazione ex art. 22 D.L. 179/2016.
5. Analisi periodica dei reclami.
In un’ottica di revisione delle procedure e dell’adozione delle adeguate misure correttive di intervento il designato, con cadenza annuale, esegue un’analisi dei riscontri derivanti dal registro statistico e riferisce al rappresentante legale/al consiglio di amministrazione.
6. Revisione della procedura di gestione reclami.
Il Rappresentante legale/consiglio di amministrazione sulla base dell’analisi periodica di cui al precedente punto 5 aggiorna le procedure per la gestione dei reclami (art. 5 che introduce l’art. 10 bis del Regolamento).
7. Funzione per la gestione dei reclami (solo per i Grandi broker) come definiti nell’art. 2 lett. I ter) del Provvedimento Ivass 24/2016.
La Società ha istituito una specifica funzione aziendale per la gestione dei reclami e ne garantisce l’imparzialità di giudizio e la predisposizione di idonee procedure allo scopo di evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento ha determinato la doglianza del cliente.
Procedura di gestione dei reclami
Modalità di trasmissione dei reclami e recapiti
Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa di assicurazione.
Il responsabile della funzione incaricata della gestione dei reclami è il rappresentante legale della PerPrima Srl Sig. DELLA PATRONA NICO.
La funzione della gestione reclami non è esternalizzata.
Qualora il reclamo sia inoltrato all’ intermediario può essere inviato con le seguenti modalità a uno dei seguenti indirizzi:
Modalità di trasmissione del reclamo e recapiti
· Posta ordinaria / raccomandata: PERPRIMA SRL Via Santa Casa n. 31 – 23020 Tresivio (SO)
· Posta elettronica: nico@perprima.it
· Posta elettronica certificata: direzione@pec.perprima.it
L’intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell’intermediario), di rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (fax: 06 42133206, pec: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.