AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento piò essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consenta (art. 120-quater del codice delle assicurazioni private).
1 Intermediario che entra in contatto con il cliente
1.1 Intermediario iscritto in sezione B/E
Viene riportato l’elenco degli intermediari (persone fisiche) che possono entrare in contatto con il cliente per conto del Broker i PERPRIMA SRL – l’effettivo intermediario che entra in contatto con il cliente verrà indicato nel MUP allegato alla proposta/contratto in fase precontrattuale:
DELLA PATRONA NICO
con la qualifica di responsabile dell'attività di intermediazione. Iscritto sezione B del RUI - numero iscrizione B000137064 - Data iscrizione 24/07/2014 - Indirizzo: Via Santa casa nr31, 23020 Tresivio (SO) - Tel 3341265479 - Email nico@perprima.it
OLTREMARI CRISTIAN
con la qualifica di collaboratore. Iscritto sezione E del RUI numero iscrizione E000166166 - Data iscrizione: 22/04/2007 - Indirizzo: Via P.Verri n. 16 - Erba (CO) - Tel 3357079215 - Email: cristianoltremari@gmail.com
PLATI MOIRA
con la qualifica di collaboratore. Iscritto sezione E del RUI numero iscrizione E000658284 - Data iscrizione: 08/06/2020 - Indirizzo: Via Servalli n.6, 24040 Bonate Sotto (BG) - Tel 3927063473 - Email: assicuraioni@platiconsulting.it
PEDROTTI MATTEO
con la qualifica di collaboratore. Iscritto sezione E del RUI numero iscrizione E000519027 - Data iscrizione: 13/05/2015 - Indirizzo: Via Gera nr53, 23030 Chiuro (SO) - Tel 3452257335 - Email: autoriparazioni@pedrottimatteo.191.it
BORDONI DANILA
con la qualifica di collaboratore. Iscritto sezione E del RUI numero iscrizione E000519028 - Data iscrizione: 13/05/2015 - Indirizzo: Via Gera nr53, 23030 Chiuro (SO) - Tel 3452257335 - Email: autoriparazioni@pedrottimatteo.191.it
PIAZZA LORENZA
con la qualifica di collaboratore Iscritto sezione E del RUI numero di iscrizione E000360537 - data iscrizione 24/11/2010 - Via De Simoni - Ardenno (SO) Email lorenzapiazza1@gmail.com
1.1 bis Nel caso l'emissione del contratto è stata richiesta a PERPRIMA SRL in collaborazione orizzontale da altro intermediario, l’effettivo intermediario proponente che entra in contatto con il cliente verrà indicato nel MUP allegato alla proposta/contratto in fase precontrattuale.
Per tale ipotesi, sarà cura di quest'ultimo intermediario indicare l'intermediario che entra in contatto con il cliente e dare ampia informativa al cliente unitamente alla consegna della presente informativa, oltre a quella di normativo precontrattuale e contrattuale.
ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI:
PERPRIMA SRL
N° iscrizione al Registro RUI: B000433966
Iscritto alla sezione B – Broker il 18/12/2012
Pec: direzione@pec.perprima.it
Sede Operativa: Via Santa Casa n.31-23020 Tresivio (SO)
Posta elettronica: info@perprima.it
Telefono: 3341265479
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.
A L'attività del broker PERPRIMA SRL viene svolta su incarico del cliente
B Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale): Viene riportato l’elenco degli intermediari emittenti che possono emettere contratti per conto del Broker i PERPRIMA SRL (ruolo intermediario proponente) – l’effettivo intermediario (ruolo intermediario emittente) verrà indicato nel MUP allegato alla proposta/contratto in fase precontrattuale:
Nicolini Srl
Codice RUI A000119615
Sezione A
Sede legale Via Malchi 9/11 Cantù (CO) / PEC nicolinisrl@pec.it /
Del Felice Sas
Codice RUI A000343905
Sezione A
Sede legale Via N. Sauro 45 Sondrio (SO) / PEC delfelicesas@pec.it
Amore Gerardo
Codice RUI A000100734
Sezione A
Sede legale Piazza G. Mazzini 9/6 Salerno (SA) / PEC gerardoamore@pec.it
Mondo Polizza Srl
Codice RUI B000640500
Sezione B
Sede legale Via Quirino Majorana 157 Roma (RM) PEC mondopolizza@legalmail.it
Redaelli Vanessa
Codice RUI B000660171
Sezione B
Sede legale Via Casacce 59 Chiuro (SO) / PEC vanessa.redaelli@pec.it
Megali Assicurazioni Srl
Codice RUI A000124453
Sezione A
Sede legale Corso Bernacchi 130 Tradate (VA) / PEC assicurazionimegali@pec.it
Assi-5 Srl
Codice RUI A000503613
Sezione A
Sede legale Via Roma 105 Inverigo (CO) / PEC assi-5srl@cgn.legalmail.it
B.F.B. Assicurazioni Sas
Codice RUI A00011938
Sezione A
Sede legale Via g. D'Annunzio 42 - 22100 Como / PEC bfbassicurazioni@comopec.it
Masperi Consulenze SNC
Codice RUI A000429196
Sezione A
Sede legale Via r. Sanzio 8 - 22032 Albese con Cassano (CO) / PEC masperi@registerpec.it
JB Broker Srl
Codice RUI B000052199
Sezione B
Via A. Diaz 15A Brescia (BS) / PEC jbbroker@pec.it
Novass Srl
Codice RUI B000072863
Sezione B
Sede legale Via XX Settembre n.26/2, Genova (GE)
Howden Spa
Codice Rui B000114899
Sezione B
Sede legale Via Costanza Arconati 1 / PEC howden@pec.howdenspa.it
Aelle di Roberto Villa & C. SAS
Codice RUI A000135858
Sezione A
Sede legale Via XX Settembre 26/2 - 16121 Genova (GE) / PEC aellesas.ge@pec.it
RISK INSURANCE ADVISOR SRL
Codice RUI A000624280
Sezione A
Sede legale Piazza Bonaparte 22/E, Bovisio-Masciago (MB) / PEC riskinsurance@pec.it
CCH S.A.S. DI GUIDO NOVELLA
Codice RUI A000540877
Sezione A
Sede legale Via Venti Settembre n.26/2, Genova (ge) / PEC cch.sas@pec.it
Passerini Stefano Srl
Codice RUI A000539802
Sezione A
Sede legale Piazza V Ceresi 10 Roma (RM) / PEC passerinistefanosrl@pec.it
ACC Marchesi Srl
Codice RUI A000247386
Sezione A
Sede legale Via Aldo Moro 7 Brescia (BS) / PEC accmarchesi@pec.wmail.it
Aliass Srl
Codice RUI A000360237
Sezione A
Sede legale Piazza Livraghi 1/3 Genova (GE) / PEC aliass@pec.it
C&C SOLUZIONI ASSICURATIVE SRL
Codice RUI A000686657
Sezione A
Sede legale Via Solferino 61 a-b Brescia (BS) PEC ccsoluzioni@legalmail.it
I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.
Il soggetto che entra in contatto con il cliente e il Broker dichiarano che:
Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker PERPRIMA SRL non detiene partecipazioni dirette o indirette superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.
L’intermediario: (sbarrare l’opzione ricorrente)
a ( ) fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del CAP ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
b ( ) fornisce consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi dell’art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
c (X) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale; in tal caso:
informa il Contraente che l’elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d’affari è pubblicato sul sito internet dell’Intermediario; Su richiesta del Contraente, l’intermediario è tenuto a consegnare/trasmettere l’elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d’affari;
d ( ) fornisce le informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private:
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Il compenso relativo all’attività svolta dall’intermediario per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:
A ( ) onorario corrisposto dal cliente: tale importo viene concordato con il cliente in fase precontrattuale nella lettera di incarico – in assenza di lettera di incarico rappresenta una percentuale del premio del premio assicurativo corrisposto dal cliente con il limite del 10%;
B ( ) commissione inclusa nel premio assicurativo;
C ( ) altra tipologia di compenso
D ( ) combinazione delle diverse tipologie di compenso;
E ( ) Nel caso di polizze r.c. auto: la misura delle provvigioni percepite sulla base della tabella nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all’intermediario dall’impresa di assicurazione
Premettendo che solitamente la remunerazione è inclusa nel premio assicurativo; l’effettiva modalità di compenso verrà indicato nel MUP allegato alla proposta/contratto in fase precontrattuale.
A I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese costituiscono patrimonio autonomo e separato dall’intermediario stesso.
Per quanto sopra, l’intermediario, ha aperto specifico conto corrente separato appositamente dedicato.
B Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:
1 assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2 ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3 denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
C I premi pagati all’iscritto nella sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all’Impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa stessa con l’intermediario, ai sensi dell’art, 118 del Codice delle Assicurazioni Private.
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato tramite varie imprese – l’effettiva impresa verrà indicata nel MUP allegato alla proposta/contratto in fase precontrattuale.
Nella tabella di seguito vengono riportate le imprese con specifica indicazione in merito all’autorizzazione all’incasso (colonna - autorizzazione ex art 118) premi come di seguito:
Con autorizzazione – si intenderà pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente
Senza autorizzazione - si intenderà pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente
Compagnia/Agenzia Autorizzazione ex art 118
BENE ASSICURAZIONI SPA
NICOLINI SRL
Con autorizzazione
____________________________________________________________________
UNISALUTE SPA
NICOLINI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA
NICOLINI SRL
Con autorizzazione
____________________________________________________________________
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
NICOLINI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
COMP.ITALIANA DI PREV.ASS.RIASS. SPA
DEL FELICE SAS
Con autorizzazione
____________________________________________________________________
GLOBAL ASSISTANCE SPA
DEL FELICE SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA ASS. SPA
DEL FELICE SAS
Con autorizzazione
____________________________________________________________________
HELVETIA VITA SPA
DEL FELICE SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
METLIFE EUROPE
DEL FELICE SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
NOBIS COMP. ASSICURAZIONI SPA
DEL FELICE SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
NOBIS VITA SPA
DEL FELICE SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
UCA – SPESE LEGALI PERITALI SPA
DEL FELICE SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ASSICURATRICE MILANESE SPA
AMORE GERARDO
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
CREDENDO
AMORE GERARDO
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
HDI ASSICURAZIONI SPA
AMORE GERARDO
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ITAS ASSICURAZIONI
AMORE GERARDO
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ITAS VITA SPA
AMORE GERARDO
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
REVO INSURANCE SPA
AMORE GERARDO
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
SACE BT SPA
AMORE GERARDO
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
SLP – SPESE LEGALI PERITALI SPA
AMORE GERARDO
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
AXA ASSICURAZIONI SPA
MEGALI ASS.NI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
MEGALI ASS.NI SRL
Con autorizzazione
____________________________________________________________________
UNISALUTE SPA
MEGALI ASS.NI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
MEGALI ASS.NI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ASSIMOCO VITA SPA
ASSI-5 SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
UCA – SPESE LEGALI PERITALI SPA
ASSI-5 SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ALLIANZ GLOBAL
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ALLIANZ GLOBAL LIFE
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ALLIANZ SPA
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ARAG SE
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ASSICURATRICE MILANESE SPA
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
BENE ASSICURAZIONI SPA
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
CF ASSICURAZIONI SPA
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
COMP.ITALIANA DI PREV.ASS.RIASS. SPA
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
D.A.S. DIFESA AUT. SPA
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
MAPFRE ASISTENCIA SA
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
UCA – SPESE LEGALI SPA
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
UNISALUTE SPA
B.F.B.ASS.NI SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ARAG SE
MASPERI CONS.ZE SNC
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
AXA ASSICURAZIONI SPA
MASPERI CONS.ZE SNC
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
AXA LIFE EUROPE DAC
MASPERI CONS.ZE SNC
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
INTER PARTNER ASSISTANCE SA
MASPERI CONS.ZE SNC
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
HELVETIA COMP.SVIZZERA ASSNI SPA
AELLE SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
REVO INSURANCE SPA
AELLE SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
TUA ASSICURAIZONI SPA
AELLE SAS
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ALLIANZ DIRECT SPA
RISK INS.ADVISOR SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
FWU LIFE AUSTRI
RISK INS.ADVISOR SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
FWU LIFE LUX
RISK INS.ADVISOR SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
METLIFE EUROPE
RISK INS.ADVISOR SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
TUA ASSICURAZIONI SPA
RISK INS.ADVISOR SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ATHORA ITALIA SPA
PASSERINI STEFANO SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
HDI ASSICURAZIONI SPA
PASSERINI STEFANO SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
HDI GLOBAL SE
PASSERINI STEFANO SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
HDI GLOBAL SPECIALTY
PASSERINI STEFANO SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
TOKIO MARINE EUROPE SA
CCH SAS DI NOVELLA
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
BENE ASSICURAZIOI SPA
ACC MARCHESI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
HDI ASSICURAIZONI SPA
ACC MARCHESI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
LIBERTY MUTUAL INSURANCE SE
ACC MARCHESI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
REVO INSURANCE SPA
ACC MARCHESI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
SACE BT SPA
ACC MARCHESI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
S2C SPA
ACC MARCHESI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ZURICH INSURANCE LTD
ACC MARCHESI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ZURICH INSURANCE EUROPE
ACC MARCHESI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ZURICH INVESTMENTS LIFE
ACC MARCHESI SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
ITAS MUTUA SPA
ALIASS SRL
Con autorizzazione
____________________________________________________________________
ITAS VITA SPA
ALIASS SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
COFACE COMP.FRANC.ASSUR.COMM.EXTER.
C&C SOLUZIONI ASS.SRL
Con autorizzazione
____________________________________________________________________
JB BROKER SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
NOVASS SRL
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
HOWDEN SPA
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
REDAELLI VANESSA
Senza autorizzazione
____________________________________________________________________
MONDO POLIZZA SRL
Senza autorizzazione
A L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
B Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:
PERPRIMA SRL
Via Santa Casa n. 21 -23020 Tresivio (SO)
nico@perprima.it direzione@pec.perprima.it
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187 - Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
C il contraente/assicurato o l’avente diritto ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
D il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).
Come previsto alla SEZIONE IV punto C; il broker PERPRIMA SRL riporta l’elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d’affari anche tramite collaborazioni orizzontali:
ALLIANZ DIRECT SPA
ALLIANZ GLOBAL
ALLIANZ GLOBAL LIFE
ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS
ALLIANZ SPA
ARAG SE
ASSICURATRICE MILANESE SPA
ASSIMOCO ASSICURAZIONI SPA
ASSIMOCO VITA SPA
ATHORA ITALIA SPA
AXA ASSICURAZIONI SPA
AXA LIFE EUROPE DAC
BENE ASSICURAZIONI SPA
CF ASSICURAZIONI SPA
COFACE COMP.FRANC.ASSUR.COMM.EXTER.
COMP.ITALIANA DI PREV.ASS.RIASS. SPA
CREDENDO
D.A.S. DIFESA AUT. SPA
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA
FWU LIFE AUSTRI
FWU LIFE LUX
GLOBAL ASSISTANCE SPA
HDI ASSICURAIZONI SPA
HDI GLOBAL SE
HDI GLOBAL SPECIALTY
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA ASS. SPA
HELVETIA VITA SPA
INTER PARTNER ASSISTANCE SA
ITAS ASSICURAZIONI
ITAS MUTUA SPA
ITAS VITA SPA
LIBERTY MUTUAL INSURANCE SE
MAPFRE ASISTENCIA SA
METLIFE EUROPE
NOBIS COMP. ASSICURAZIONI SPA
NOBIS VITA SPA
REVO INSURANCE SPA
S2C SPA
SACE BT SPA
SLP – SPESE LEGALI PERITALI SPA
TOKIO MARINE EUROPE SA
TUA ASSICURAIZONI SPA
UCA – SPESE LEGALI PERITALI SPA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
UNISALUTE SPA
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA
ZURICH INSURANCE EUROPE
ZURICH INSURANCE LTD
ZURICH INVESTMENTS LIFE
GENERALI ASSICURAZIONI SPA
Il broker PERPRIMA SRL non intermedia contratti RCAuto/Natanti direttamente con le imprese di assicurazione – pertanto non viene compilata la seguente tabella:
Compagnia …
Autovetture
Min .. Max ..
Autobus
Min .. Max ..
Autocarri
Min .. Max ..
Ciclomotori motocicli
Min .. Max ..
Motocarri trasp.cose
Min .. Max ..
Veicoli d’epoca
Min .. Max ..
Macchine operatrici
Min .. Max ..
Carrelli
Min .. Max ..
Macchine Agricole
Min .. Max ..
Natanti
Min .. Max ..
Quadricicli/motoslitte
Min .. Max ..
Veicoli conto terzi
Min .. Max ..
Le polizze RCAuto/Natanti sono rilasciate al broker PERPRIMA SRL con contratti intermediati attraverso collaborazioni orizzontali.
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto all'intermediario emittente, cui la presente informativa si riferisce, sono rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto - le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’impresa di assicurazione all’intermediario che emette il contratto, mentre quelle riconosciute da quest’ultimo al broker ed all'intermediario che entra in contatto con il cliente, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.
Il cliente esprime il proprio consenso a ricevere in formato elettronico (all’indirizzo e-mail comunicato o con altra forma come da sua specifica richiesta) tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale inerente alla propria posizione assicurativa presente e futura (polizze sottoscritte, appendici e/o variazioni, quietanze, avvisi di scadenza e tutto quanto è ad essi riferibile).
A tal fine rilascia apposito consenso, espressamente esteso anche agli obblighi di informativa precontrattuale, contrattuale e adeguatezza dei contratti assicurativi (questionario di adeguatezza).
Il cliente si impegna ad informare tempestivamente eventuali variazioni dell’indirizzo e-mail e del numero di cellulare inizialmente forniti.
Resta inteso che il presente consenso non costituisce espressa autorizzazione all’invio di materiale promozionale, pubblicitario, commerciale ma si intende finalizzato alla sola gestione contrattuale della posizione assicurativa.
E facoltà del Cliente:
a) richiedere i documenti contrattuali anche su supporto cartaceo senza costi aggiuntivi;
b) revocare il presente consenso in qualsiasi momento mediante comunicazione e-mail a nico@perprima.it.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (art.13) in materia di privacy (di seguito regolamento) ed in relazione ai dati personali, comuni e sensibili che Lei comunica a Perprima Srl direttamente (es. tramite internet, portali, social media) o che sono raccolti tramite la rete di intermediari, collaboratori e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto di seguito:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: Il titolare del trattamento è Perprima Srl (Via Santa Casa n. 31 – 23020 Tresivio - SO)
TIPOLOGIA DI DATI: I dati personali trattati da Perprima Srl, a seconda della tipologia prodotto o servizio richiesto, sono i dati Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la nostra società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nelle fasi successive di gestione) e/o raccolti anche per tramite degli intermediari assicurativi o da terzi, ivi inclusi terzi contraenti di polizze assicurative con altra compagnia, testimoni, coobbligati, altri operatori assicurativi, organismi associativi e consortili del settore assicurativo (es. banca dati ANIA), autorità di controllo (es. banca dati IVASS), fornitori e professionisti che collaborano con la nostra società.
Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e reddituali, dati relativi a documenti personali e a qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rivelare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di imputato o indagato in processi penali.
Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.
Può accadere inoltre che nel corso dell’attività assicurativa o al fine di esecuzione di specifiche operazioni o servizi da Lei richiesti, anche in tempi e con modalità diverse, Perprima Srl venga in possesso di categorie particolari di dati cosiddetti sensibili (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare l’originale razziale o etnica, lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo specifico e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’attività di Perprima Srl.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI: Perprima Srl tratterà i dati personali comuni e sensibili per le seguenti modalità:
A All’espletamento di tutte le attività amministrativo/contabili e di quelle rientranti e attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa o ad essa correlate o collegate (a titolo indicativo e non riduttivo – proposte, preventivi, contratti, raccolta premi, sinistri, prevenzione e individuazione frodi assicurative, recupero crediti);
B Qualora Lei presti il Suo consenso, può anche essere diretto, all’espletamento di attività di marketing (es. invio materiale pubblicitario, ricerche di mercato, comunicazione commerciale) e di profilazione connessa al marketing (es preferenze personali, interessi, comportamento).
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati può essere svolto:
• Anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
• Dall’organizzazione di Perprima Srl tramite dipendenti, collaboratori o incaricati;
• Da soggetti esterni facenti parte della catena assicurativa o da società di servizi che potranno agire come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni;
• Per finalità di marketing sia con strumenti tradizionali che automatizzati ossia con sistema di comunicazione a distanza come posta elettronica, MMS, SMS o di altro tipo.
DESTINATARI DEI DATI: I dati possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2, ove necessario per l’attività di Perprima Srl o per obblighi di legge a: soggetti del settore assicurativo (es. agenzie, compagnie, broker); intermediari di vendita (es. mediatori, collaboratori, agenti); banche e SIM; fornitori terzi (legali, medici, periti, autofficine, cliniche); società di servizi (es a cui siano affidati la gestione, liquidazione, accertamento, pagamento di sinistri, il recupero crediti, controllo frodi, servizi informatici); organismi associativi (es Ania, AIBA); previsti dalla legge (es IVASS, Ministero sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, commissione vigilanza fondi pensione, Consob).
TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscano un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all’interno dell’Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento di obblighi di legge, alla prestazione dei servizi offerti da Perprima Srl e per il conseguimento delle finalità per i quali sono trattati indicati al punto 2. Per 12 mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini di marketing e profilazione ad esso connessa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Il regolamento Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al titolare del trattamento:
o LA CONFERMA che sia o no in corso un trattamento di Suoi dati e, in tal caso, ottenerne l’accesso (diritto di accesso) es art 15 del regolamento;
o LA RETTIFICA dei dati inesatti o l’integrazione dei dati incompleti (diritto di rettifica) es art 16 del regolamento;
o LA CANCELLAZIONE dei dati se sussiste uno dei motivi previsti dal regolamento (diritto all’oblio) ex art 17 del regolamento;
o LA LIMITAZIONE del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal regolamento (diritto limitazione) ex art 18 del regolamento;
o DI RICEVERE in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati da Lei forniti e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto di portabilità) ex art 20 del regolamento.
Lei ha, inoltre, il diritto di REVOCARE il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di OPPORSI in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione) ex art 21 del regolamento.
Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta a legale rappresentante di Perprima Srl con lettera raccomandata, posta elettronica (nico@perprima.it) o posta elettronica certificata (direzione@pec.perprima.it).
COMUNICAZIONE DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO: Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati ed il loro trattamento è:
A Strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 2 lettera A;
B Facoltativa ai fini dello svolgimento delle attività descritte al punto 2 lettera B;
C Obbligatoria in base a leggi, regolamenti, normative nazionali o comunitarie.
L’eventuale Suo rifiuto a fornire i dati ed autorizzarne il trattamento;
1 Nei casi di cui alla lettera A) e C), comporta l’impossibilità di Perprima Srl di svolgere la propria attività;
2 Nel caso di cui alla lettera B), non comporta alcuna conseguenza sull’attività di Perprima Srl, ma preclude la possibilità di usufruire di servizi e di svolgere attività di marketing e profilazione.
1. Quadro normativo
1.1 Introduzione sintetica della normativa
La direttiva UE 2016/97 (in materia di distribuzione assicurativa; in inglese Insurance Distribution Directive o “IDD”), unitamente al complesso di fonti europee e interne (in primis, d.lgs. 209/2005 e reg. IVASS 45/2020) che ne è derivato, prefiggendosi lo scopo di aumentare i presidi a tutela dei contraenti e di evitare o attenuare fenomeni di mis-selling dei prodotti assicurativi, introduce la disciplina del «governo e controllo del prodotto» (in inglese product oversight and governance o “POG”).
Tale istituto mira a garantire che, sin dalla fase di prima progettazione, i prodotti assicurativi siano realizzati attraverso procedure che ne assicurino la distribuzione in modo rispondente alle caratteristiche, esigenze e richieste del cliente, evitando o comunque attenuando pregiudizi per il medesimo.
La disciplina si applica dal 1° ottobre 2018 e concerne i prodotti assicurativi di nuova realizzazione, nonché quelli esistenti oggetto di significative modifiche.
In primis, la disciplina di POG vede come naturale destinatario il soggetto che realizza prodotti assicurativi (o “produttore”), prescrivendo ad esso l’attuazione di un processo di approvazione dei medesimi, prima che siano posti in distribuzione. Obiettivo principale di tale processo è l’individuazione di un mercato di riferimento (o target market) per ciascun prodotto, nonché di strategie distributive coerenti con il mercato di riferimento e di misure ragionevoli per assicurare che il prodotto sia distribuito a soggetti le cui richieste ed esigenze si presentino compatibili con il mercato di riferimento individuato.
Il processo di approvazione deve inoltre contenere misure per il monitoraggio, la revisione e la distribuzione dei prodotti, nonché presidi correttivi per i prodotti pregiudizievoli per i clienti, e deve essere definito in un documento scritto, detto “politica in materia di governo e controllo del prodotto” (o “politica POG”).
Al fine di garantire il corretto collocamento dei prodotti attraverso i canali distributivi selezionati, il produttore è tenuto a mettere a disposizione dei distributori che non realizzano prodotti assicurativi (anche solamente “distributori”) tutte le informazioni necessarie sul prodotto e sul processo di approvazione di esso, compreso in particolare il mercato di riferimento individuato.
In secondo luogo e d’altro lato, la disciplina POG è diretta al distributore, soggetto responsabile della definizione di meccanismi di distribuzione del prodotto, i quali, in coerenza e allineamento con la politica POG del produttore, sono volti ad assicurare l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla piena comprensione dei prodotti da parte del distributore stesso e al corretto collocamento nei confronti del cliente, in particolare:
• mirando a evitare o attenuare il pregiudizio per esso;
• supportando una corretta gestione dei conflitti di interesse;
• garantendo che gli obiettivi, gli interessi e le caratteristiche dei clienti siano debitamente tenuti in considerazione.
Il distributore deve assicurare che anche i soggetti che svolgono attività di distribuzione per suo conto adempiano agli obblighi previsti dalla normativa, attraverso la predisposizione di atti negoziali ad hoc, nonché attraverso la corretta gestione dei flussi informativi provenienti dal (nonché diretti al) al produttore.
Valutata la situazione, le caratteristiche e i bisogni della propria clientela, in relazione a ciascun prodotto il distributore è tenuto a individuare propri mercati di riferimento effettivi (positivo e negativo), i quali possono anche coincidere con i target market positivo e negativo individuati dal produttore e devono essere a questo comunicati.
I meccanismi di distribuzione devono essere oggetto di revisione regolare ad intervalli stabiliti dal distributore e appropriati in ragione della dimensione, portata e complessità dei prodotti interessati.
Al fine di raccordare i processi di controllo e monitoraggio previsti secondo le rispettive competenze del produttore e del distributore, la normativa prevede che, su richiesta del primo, il secondo fornisca le informazioni pertinenti sulle vendite, comprese, se del caso, le informazioni sui controlli regolari dei meccanismi di distribuzione del prodotto.
In ogni caso, il distributore è tenuto a segnalare tempestivamente al produttore i casi nei quali rilevi che il prodotto assicurativo non è in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento, nonché eventuali altre circostanze legate al prodotto che possano causare danno al cliente.
Inoltre, si prevede che le azioni adottate dal distributore in relazione ai propri presidi in materia di governo e controllo dei prodotti siano debitamente documentate, conservate a fini di audit e messe a disposizione delle autorità competenti, su richiesta.
Affinché ciascun attore dei processi POG sia messo in grado di adempiere ai propri obblighi, la normativa disciplina puntualmente i flussi informativi che devono essere scambiati tra le varie parti della catena distributiva. Strumento fondamentale in tal senso è l’accordo tra produttore e distributore, con cui sono identificati “la direzione, il contenuto, la periodicità, le modalità di scambio delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività e necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi” (art. 10, reg. IVASS 45/2020).
La violazione da parte dell’intermediario delle disposizioni in materia di POG (di cui all’art. 121-bis del Codice delle assicurazioni private e alla disciplina attuativa emanata dall’IVASS) è sanzionata con una delle seguenti misure punitive (art. 324, comma 1, del Codice medesimo):
a) richiamo;
b) censura;
c) sanzione amministrativa pecuniaria:
1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione;
2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro;
d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione.
1.2 Fonti normative di riferimento
Data Soggetto emanante e testo normativo 20 gennaio 2016 Direttiva UE 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa (“IDD”)
18 marzo 2016 EIOPA - Preparatory Guidelines on product oversight and governance arrangements (Orientamenti preparatori sulle disposizioni in materia di governo e controllo del prodotto)
1 febbraio 2017 EIOPA - Technical Advice on possible delegated acts concerning the Insurance Distribution Directive
11 agosto 2017 Regolamento di esecuzione UE 2017/1469 della Commissione sul formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo
4 settembre 2017 IVASS - Lettera al mercato in materia di Direttiva UE n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa e orientamenti preparatori EIOPA sui presidi in materia di governo e controllo del prodotto (POG) da parte delle imprese di assicurazione e dei distributori di prodotti assicurativi.
21 settembre 2017 Regolamento delegato UE 2017/2358 della Commissione sui requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi
21 maggio 2018 Decreto legislativo 68/2018, attuazione della direttiva UE 2016/97, recante riforma del decreto legislativo 209/2005 (Codice delle assicurazioni private)
2 agosto 2018 Regolamento IVASS 40/2018 in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa
2 agosto 2018 Regolamento IVASS 41/2018 in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi
4 agosto 2020 Provvedimento IVASS 97/2020 recante, fra l’altro, modifiche al regolamento IVASS 40/2018
4 agosto 2020 Regolamento IVASS 45/2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi
21 aprile 2021 Regolamento delegato UE 2021/1257 della Commissione che modifica i regolamenti delegati 2017/2358 e 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi
Nel continuo Circolari e altri documenti contenenti prescrizioni in materia di POG provenienti dal produttore (in particolare, istruzioni/informazioni sulla distribuzione dei prodotti e accordo sui flussi informativi POG)
2. Oggetto, scopi, approvazione, efficacia, responsabilità, destinatari e perimetro applicativo del documento
2.1 Oggetto e scopi del documento
Il presente documento (“Documento”) contiene le disposizioni, le procedure, le misure, le raccomandazioni e le indicazioni che PERPRIMA SRL (anche semplicemente l’Intermediario o il “Distributore”) e i soggetti da questa addetti all’attività di distribuzione devono osservare al fine di assicurare che il collocamento di prodotti assicurativi presso il cliente avvenga secondo criteri di trasparenza e completezza delle informazioni fornite, sia coerente con le sue caratteristiche, richieste ed esigenze e siano evitati o attenuati pregiudizi per il cliente stesso.
Scopo precipuo del Documento è delineare un processo distributivo conforme alla normativa di riferimento in materia di governo e controllo del prodotto, nonché alla politica POG, alle strategie distributive e alle altre istruzioni del produttore.
A tal fine, il Documento è teso a garantire che:
• il Distributore ottenga dal produttore tutte le informazioni necessarie sui prodotti assicurativi;
• il Distributore comprenda compiutamente le caratteristiche dei prodotti assicurativi e il mercato di riferimento individuato per essi, compresi anche gli eventuali fattori di sostenibilità dei prodotti assicurativi che intende distribuire, nonché gli eventuali fattori di sostenibilità del mercato di riferimento;
• il Distributore valuti in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti, al fine di garantire che gli interessi di questi ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da interessi del Distributore stesso, nonché al fine di individuare un proprio mercato di riferimento effettivo e un proprio mercato di riferimento negativo effettivo per il prodotto;
• il Distributore collochi il prodotto ai clienti rientranti nei mercati di riferimento individuati per lo stesso;
• il cliente riceva in modo chiaro, completo, preciso e trasparente tutte le informazioni sull’attività di distribuzione previste dalla normativa vigente;
• i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell’interesse del cliente e l’attività di distribuzione sia sempre focalizzata sul migliore interesse dello stesso;
• gli obiettivi, gli interessi, le richieste, le esigenze e le caratteristiche del cliente siano debitamente tenuti in considerazione, compresi eventuali obiettivi legati a fattori di sostenibilità;
• siano messi a disposizione del cliente tutti gli elementi necessari per l’assunzione di una decisione informata;
• nell’attività distributiva sia realizzata una corretta gestione dei conflitti di interesse e sia evitato
o comunque attenuato qualsiasi pregiudizio per il cliente;
• ove il Distributore si doti di una propria strategia distributiva, essa non si ponga in contrasto con la strategia distributiva e il mercato di riferimento individuati dal produttore;
• tutti i flussi informativi inerenti alla distribuzione del prodotto provenienti dal Distributore e diretti allo stesso (dal produttore e dal personale addetto per suo conto al collocamento) siano realizzati in modo conforme alla normativa di riferimento e agli accordi intercorrenti tra le parti coinvolte;
• la rete distributiva (intermediari, collaboratori e/o addetti all’attività di distribuzione) sia portata a conoscenza di tutte le informazioni necessarie per adempiere alle disposizioni del Documento;
• l’attività distributiva sia monitorata regolarmente e nel continuo, attraverso la raccolta dei dati relativi al collocamento di ciascun prodotto, attraverso le procedure adottate dal Distributore, quando non siano utilizzate quelle indicate dal produttore, al fine di alimentare i flussi informativi diretti al produttore interessato, per supportare quest’ultimo nelle relative attività di monitoraggio, controllo e revisione del prodotto;
• sia posta in essere una revisione nel continuo, ad intervalli regolari, dei Meccanismi di distribuzione, per verificarne la validità e l’aggiornamento e procedere, se del caso, alla modifica di essi in ottica correttiva e migliorativa;
• le azioni intraprese in esecuzione delle disposizioni del Documento medesimo e in adempimento alla normativa di riferimento siano debitamente documentate e conservate, anche al fine di rendere le relative informazioni disponibili, su richiesta, alle autorità competenti.
2.2 Approvazione, efficacia e responsabilità del Documento
Ai sensi della normativa dell’Unione europea, il soggetto responsabile per la distribuzione assicurativa all’interno della struttura del Distributore è a propria volta responsabile ultimo della definizione, dell’attuazione, della revisione del Documento e dei Meccanismi di distribuzione di ciascun prodotto e ne verifica nel continuo il rispetto da parte dei destinatari.
Il Documento è approvato dal responsabile dell’attività di distribuzione della società e assume efficacia dal giorno dell’approvazione.
Facendo applicazione delle considerazioni sopra riportate, è individuato quale Responsabile POG
dell’Agenzia (“Responsabile”): DELLA PATRONA NICO.
L’individuazione del Responsabile è comunicata a tutti i soggetti destinatari del presente Documento, che allo scopo è da essi sottoscritto o comunque è ad essi diffuso in modo tracciato.
2.3 Destinatari e perimetro applicativo del Documento
Il Documento è applicabile con riferimento a ogni atto e fase dell’attività distributiva posta in essere dal Distributore.
Esso è diretto a e deve essere osservato da tutti i soggetti che svolgono attività di distribuzione per conto del Distributore:
- dipendenti iscritti alla sezione E del RUI;
- collaboratori iscritti alla sezione E del RUI;
- addetti all’attività di distribuzione non iscritti al RUI (operanti esclusivamente nei locali del Distributore);
- distributori che entrano in contatto con il contraente agendo in veste di intermediario proponente in rapporto di collaborazione con il Distributore, ex art. 22, comma 10, decreto-legge 179/2012, convertito con modifiche nella legge 221/2012.
Tali soggetti costituiscono la rete distributiva agenziale (anche solo “rete distributiva” o “Destinatari”).
3. Informazioni sul prodotto assicurativo, canali e flussi informativi. Target market
3.1 Acquisizione delle necessarie informazioni sui prodotti assicurativi
Il Distributore, prima della proposta ai clienti, verifica che per ciascun prodotto assicurativo siano state ottenute dal produttore tutte le informazioni necessarie per la distribuzione, in particolare relative:
• al mercato di riferimento (target market) individuato, sia positivo (cioè l’ambito di soggetti per la vendita ai quali è progettato il prodotto, nonché i soggetti per i quali il prodotto si presenta compatibile, risultando coerente con le relative caratteristiche ed esigenze) sia negativo (cioè la tipologia di soggetti per la quale il prodotto non è concepito e non risulta compatibile);
• alla strategia di distribuzione suggerita dal produttore;
• agli aspetti e alle caratteristiche principali del prodotto, comprese le informazioni sui rischi e costi, anche impliciti;
• a qualunque circostanza che possa causare un conflitto di interesse a danno del cliente.
Il Distributore verifica, per quanto possibile, che tali informazioni siano appropriate, chiare, complete e aggiornate. Se rileva il difetto di uno o più dei predetti requisiti, presenta senza ritardo al produttore interessato a mezzo e-mail una motivata segnalazione delle circostanze rilevate, sollecitando chiarimenti e/o integrazioni sul punto.
In presenza di un quadro informativo del prodotto non conforme ai principi e criteri descritti e a quelli ulteriori eventualmente indicati dal produttore, il prodotto non può essere proposto né collocato al cliente.
Il Distributore segnala al produttore, in particolare, gli elementi da cui possa emergere il rischio di collocare il prodotto in modo non rispondente alle esigenze e richieste del cliente o di arrecare un pregiudizio ad esso.
3.2 Gestione e controllo dei canali informativi in ingresso
Il Distributore ottiene dal produttore interessato le informazioni necessarie sui prodotti assicurativi e invia al produttore le informazioni previste dalla normativa secondo quanto previsto dall’accordo in materia di flussi informativi POG stipulato ai sensi dell’art. 10, reg. IVASS 45/2020.
Tale accordo identifica la direzione, il contenuto, la periodicità, le modalità di scambio delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività e necessarie per adempiere ai rispettivi obblighi.
L’identificazione dei flussi informativi:
a) è finalizzata a guidare il distributore nella conoscenza del prodotto e ad assicurare che la distribuzione sia rivolta a clienti appartenenti al mercato di riferimento individuato dal produttore;
b) è finalizzata a favorire l’adempimento da parte del Distributore degli obblighi di segnalazione al produttore di ogni disallineamento del prodotto rispetto al target market e di ogni circostanza potenzialmente pregiudizievole per il cliente;
c) è soggetta a revisione periodica;
d) favorisce l’esercizio dell’azione di vigilanza sul pieno rispetto degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2017/2358 e del reg. IVASS 45/2020 da parte delle Autorità di vigilanza competenti.
In caso di conflitto o incompatibilità tra le regole inerenti ai flussi informativi previsti dal presente documento e quelle contenute nell’accordo ex art. 10, reg. IVASS 45/2020, prevarranno sempre queste ultime (ove conformi alla normativa di riferimento).
Il Distributore verifica, con frequenza ragionevole, che i canali informativi individuati per l’acquisizione e la diffusione delle informazioni sui prodotti assicurativi siano operativi e segnala tempestivamente qualsiasi malfunzionamento del canale o anomalia nel flusso di informazioni al soggetto interessato.
3.3 Target market
Prima della sottoscrizione del contratto, i distributori acquisiscono dal contraente (e dall’aderente in caso di polizza collettiva) tutte le informazioni necessarie per valutarne l’appartenenza al mercato di riferimento o al mercato di riferimento negativo individuati dal produttore.
Il Distributore non colloca prodotti assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo individuato dal produttore.
È consentita la distribuzione di prodotti assicurativi a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti.
Con riguardo ai prodotti di investimento assicurativi il Distributore può effettuare il collocamento a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento individuato dal produttore, purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e, sulla base della consulenza fornita prima della conclusione del contratto, siano adeguati ovvero, in caso di prodotti non complessi di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359, purché i clienti non appartengano al mercato di riferimento negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati, tenuto conto anche delle eventuali preferenze relative a fattori di sostenibilità manifestate dal cliente.
Secondo le modalità previste dall’accordo in materia di flussi informativi POG, il Distributore comunica al produttore i casi di collocamento del prodotto a clienti non rientranti nel mercato di riferimento.
Il Distributore, sulla base dei flussi informativi ricevuti dal produttore, valuta la situazione, le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi della propria clientela al fine di individuare per ciascun prodotto:
• il mercato di riferimento effettivo, quale specificazione del target market positivo individuato dal produttore;
• il mercato di riferimento negativo effettivo, comprendente le ulteriori categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, quale estensione del target market negativo individuato dal produttore.
I mercati di riferimento effettivi sono comunicati al produttore prima della relativa distribuzione.
Il mercato di riferimento effettivo e il mercato di riferimento negativo effettivo possono coincidere con il mercato di riferimento e il mercato di riferimento negativo individuati dal produttore.
Se i mercati di riferimento effettivi non coincidono con quelli individuati dal produttore, il Distributore:
• comunica i target market effettivi ai Destinatari (la mancata comunicazione significa coincidenza con i mercati di riferimento individuati dal produttore);
• riesamina regolarmente i prodotti assicurativi distribuiti tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento nonché della eventuale revisione del prodotto effettuata dal produttore, al fine di valutare almeno se il prodotto assicurativo resti coerente con le esigenze del mercato di riferimento effettivo e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata;
• anche a seguito delle indicazioni e valutazioni ricevute dal produttore, riconsidera il mercato di riferimento effettivo e/o aggiorna le procedure e le misure adottate qualora rilevi di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento effettivo per un prodotto assicurativo ovvero qualora il prodotto assicurativo non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento effettivo;
• comunica al produttore l’eventuale individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo in esito all’eventuale riconsiderazione.
Il Distributore esamina periodicamente i flussi informativi sul prodotto provenienti dal produttore, nonché quelli diretti a quest’ultimo in relazione al collocamento del prodotto a clienti non appartenenti al mercato di riferimento individuato, al fine di individuare l’eventuale momento in cui il prodotto non dovesse più rispondere agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore.
3.4 Compliance della rete distributiva e flussi informativi interni
Il Documento e i Meccanismi di distribuzione e ogni informazione inerente alla distribuzione del prodotto proveniente dal produttore sono comunicati a tutti i Destinatari, i quali sono tenuti a conformarvisi.
Salvo non vi provveda già il produttore e comunque nel rispetto dell’accordo sui flussi informativi POG ai sensi dell’art. 10, reg. IVASS 45/2020, il distributore predispone idonei strumenti per la diffusione a tutti i Destinatari delle informazioni sui prodotti e sulle relative strategie distributive, nonché delle ulteriori indicazioni sulla distribuzione provenienti dal produttore e delle altre informazioni previste dal Documento.
In applicazione di quanto sopra, in particolare, i Destinatari accedono alle informazioni utilizzando strumenti che consentano di tracciare i flussi informativi (ad es., direttamente attraverso i sistemi predisposti dal produttore, tramite diffusione da parte del Responsabile di documenti in forma scritta, anche in formato elettronico).
Nel caso in cui un addetto all’attività di distribuzione sia abilitato a proporre esclusivamente determinati prodotti o categorie di prodotti, i flussi informativi che lo coinvolgono sono circoscritti a tali prodotti o categorie di prodotto.
Il Responsabile verifica la corretta diffusione dei flussi informativi previsti dal Documento nell’ambito della rete distributiva, accertando ex ante il corretto recepimento da parte dei Destinatari delle informazioni necessarie affinché la distribuzione avvenga conformemente al Documento.
Il Responsabile verifica inoltre ex post, attraverso controlli periodici sui documenti in uso presso il Distributore, che l’attività di distribuzione sia svolta nel rispetto del Documento e delle informazioni, indicazioni e istruzioni provenienti dal produttore interessato.
I Destinatari comunicano per iscritto (ad esempio, attraverso e-mail, p.e.c., fax, riunione verbalizzata, comunicazione attraverso software gestionale agenziale) al Responsabile, ai fini della segnalazione al produttore:
• se acquisiscono consapevolezza del fatto che un prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento individuato o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al cliente;
• se collocano il prodotto a clienti non appartenenti al mercato di riferimento;
• qualsiasi circostanza idonea a causare un mancato allineamento alle previsioni del Documento.
Delle suddette verifiche e segnalazioni il Responsabile tiene conto nell’adottare le opportune azioni in fase di revisione del Documento e nell’adempimento degli obblighi di segnalazione al produttore.
3.5 Monitoraggio della distribuzione e flussi informativi in uscita
Il distributore monitora i rischi di mancato adempimento alla normativa in materia di governo e controllo del prodotto, nonché, regolarmente e nel continuo, le attività di distribuzione di ciascun prodotto, raccogliendo secondo le indicazioni del produttore i dati sul collocamento e sulla clientela necessari per alimentare i flussi informativi diretti allo stesso e per il corretto svolgimento delle operazioni di controllo e revisione dei documenti in materia di POG.
Gli strumenti utilizzati nello svolgimento delle attività di monitoraggio sono i sistemi informativi, eventualmente predisposti dal produttore, utilizzati dal Distributore, nonché la documentazione concernente i flussi informativi POG, i reclami e le altre manifestazioni di insoddisfazione provenienti dai clienti.
Le azioni di monitoraggio sono volte a verificare e registrare in particolare:
• se il prodotto è collocato all’interno del mercato di riferimento individuato e se continua ad essere coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del medesimo;
• se si verificano circostanze che possono causare un danno al cliente o che comunque possono confliggere con l’obbligo di agire secondo il miglior interesse del cliente stesso;
• i dati pertinenti sulle vendite richiesti dal produttore (ad esempio, volumi di vendita dentro e fuori il mercato di riferimento, profili di rischio del cliente);
• i livelli di accettazione del prodotto e di soddisfazione da parte della clientela;
• i reclami relativi al prodotto (ferme restando le norme speciali in materia).
In ogni caso, il distributore segnala senza ritardo al produttore i casi nei quali rilevi disallineamenti del prodotto rispetto agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato, nonché ogni circostanza idonea a causare danno al contraente.
In caso di mancato riscontro delle segnalazioni da parte del produttore nel termine di dieci giorni lavorativi, il distributore accerta con i mezzi più opportuni che le stesse siano pervenute al destinatario e, se del caso, tiene conto dei risultati degli accertamenti al fine della revisione del Documento.
Le segnalazioni previste dal presente articolo sono effettuate secondo le modalità previste nell’accordo ex art. 10, reg. IVASS 45/2020 stipulato con il produttore interessato e, ove non registrate attraverso strumenti predisposti dal produttore, sono conservate ai sensi dell’art. 67, reg. IVASS 40/2018.
Fermo restando il complesso degli ulteriori obblighi d’informazione verso i produttori, previsti da norme primarie, regolamentari, contrattuali o comunque applicabili al Distributore, questo cura l’allineamento di tutti i flussi informativi pertinenti con gli scopi del Documento (ad esempio, integrazione delle informazioni relative ai reclami trasmessi ai sensi del reg. ISVAP 24/2008 con circostanze conosciute dal Distributore in punto di allineamento al target market).
3.6 Prodotti inerenti ai rapporti di libera collaborazione orizzontale con altri distributori
Il Distributore comunica gli accordi di collaborazione sottoscritti in cui rivesta il ruolo di emittente al produttore interessato.
Gli accordi di collaborazione orizzontale sottoscritti dal Distributore garantiscono il rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto.
Nel caso di accordo di libera collaborazione orizzontale con altro distributore, i flussi informativi in ingresso e in uscita di cui al Documento sono intrattenuti con l’intermediario proponente che offre i prodotti del Distributore e con l’intermediario emittente avente il rapporto diretto con il produttore interessato (in luogo di questo).
In particolare, il Distributore prima dell’avvio dell’attività di distribuzione del prodotto:
• se riveste il ruolo di proponente, riceve dall’emittente tutti i flussi informativi provenienti dal produttore e le definizioni dei target market effettivi e comunica all’emittente i mercati di riferimento effettivi individuati, nonché i casi in cui collochi i prodotti a clienti non rientranti nel target market individuato dal produttore;
• se riveste il ruolo di emittente, trasmette al proponente tutti i flussi informativi provenienti dal produttore e la definizione dei propri target market effettivi e comunica al produttore i mercati di riferimento effettivi individuati dall’proponente, nonché i casi in cui quest’ultimo collochi i prodotti a clienti non rientranti nel target market.
I canali informativi utilizzati a tal proposito sono previsti dall’accordo sui flussi informativi POG adottato da produttore ed emittente ai sensi dell’art. 10, reg. IVASS 45/2020 ovvero dall’accordo di collaborazione orizzontale stipulato tra gli intermediari.
4. Strategie distributive e presidi per il corretto collocamento dei prodotti assicurativi
4.1 Strategie distributive
Le strategie distributive eventualmente adottate dal Distributore sono coerenti con quelle definite dal produttore, nonché col mercato di riferimento individuato in relazione a ciascun prodotto assicurativo, e non si pongono in contrasto con essi in alcuna circostanza.
Il distributore segnala tempestivamente al produttore eventuali circostanze inerenti alle strategie
distributive da questo suggerite, da cui traspaia un rischio di disallineamento rispetto al mercato di riferimento individuato per il prodotto, nonché qualsiasi altra circostanza che possa arrecare danno al cliente.
4.2 Acquisizione delle informazioni dal cliente e verifica della coerenza con le relative richieste ed esigenze (“demands and needs test”). Protezione dei dati.
Allo scopo di assicurare che la proposta del prodotto assicurativo sia allineata con il mercato di riferimento individuato, nonché risponda alle richieste ed esigenze del cliente, il distributore acquisisce da questo ogni informazione utile a identificare e valutare tali richieste ed esigenze.
Il distributore si conforma alle istruzioni e linee guida ricevute dal produttore per lo svolgimento della fase di acquisizione delle predette informazioni.
Al fine di assicurare che sia proposto il prodotto maggiormente rispondente alle caratteristiche, richieste ed esigenze del contraente, i Destinatari sono tenuti ad utilizzare esclusivamente gli strumenti (es. questionari e linee-guida per l’acquisizione delle informazioni dal contraente) predisposti dal produttore, nonché quelli predisposti, in allineamento con questi, dal Distributore.
Le informazioni acquisite dal contraente includono, ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa e alle aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, nonché qualsiasi altra informazione che si ritenga necessaria nel caso specifico.
Qualora il prodotto sia reputato coerente con le richieste e le esigenze del cliente, questo è informato attraverso apposita attestazione, rilasciata prima della sottoscrizione del contratto.
Ferme le regole di collocamento in relazione ai mercati di riferimento individuati per ciascun prodotto, il Distributore si astiene dal collocare il prodotto in qualsiasi caso in cui non sia accertata la coerenza dell’offerta con le richieste e le esigenze del cliente.
Il trattamento dei dati personali relativi al cliente è sempre effettuato previa messa a disposizione dell’interessato della relativa informativa e acquisizione del relativo consenso, nonché a fronte dell’adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte a tutela del dato personale.
4.3 Informazioni da rendere al cliente
Al fine di adempiere all’obbligo di agire nel miglior interesse del cliente e di fornire ad esso tutte le informazioni idonee a consentirgli di assumere una decisione informata, il soggetto appartenente alla rete distributiva che entra in contatto con il cliente, a seconda delle modalità di comunicazione da questo prescelte, gli consegna, trasmette o mette a disposizione le informazioni previste da leggi e regolamenti concernenti:
• i dati identificativi del distributore;
• lo status di distributore, il tipo di attività distributiva posta in essere e i rapporti distributivi in cui prende parte;
• le norme di comportamento cui il distributore è soggetto nell’esercizio dell’attività distributiva;
• le situazioni di conflitto d’interessi;
• la trasparenza sulle remunerazioni ricevute in virtù dell’attività di distribuzione;
• l’attività consulenziale del distributore;
• gli strumenti di tutela del contraente.
Tali informazioni sono fornite attraverso la consegna, la trasmissione o la messa a disposizione di documenti conformi agli allegati del regolamento IVASS 40/2018 contenenti i modelli di informativa del distributore.
La messa a disposizione al cliente delle informazioni di cui al presente paragrafo è effettuata con le modalità scelte dal cliente stesso. Il Distributore conserva traccia di tale scelta, dell’eventuale recapito elettronico fornito dal cliente al fine della ricezione delle informazioni, nonché delle successive variazioni di tali dati.
Il soggetto che entra in contatto con il cliente fornisce inoltre ad esso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, con particolare riguardo al set informativo predisposto dal produttore per ciascun prodotto.
4.4 Conflitti di interesse
Ogni Destinatario si prefigge, quale primo e inderogabile obiettivo dell’attività prestata nei confronti del cliente, il perseguimento del miglior interesse dello stesso nei limiti delle leggi e dei regolamenti e deve astenersi dall’adottare qualsiasi comportamento che possa costituire violazione di tale principio. In particolare, è fatto assoluto divieto di utilizzare la maggior remunerazione provvigionale quale criterio per la selezione del contratto da proporre al contraente.
In ogni caso, ogni Destinatario, in funzione dell’attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:
a) propone contratti e suggerisce modifiche contrattuali o altre operazioni nell’interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) opera al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi, ivi comprese le loro eventuali preferenze legate a fattori di sostenibilità;
c) si astiene dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) si astiene da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
e) evita di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti.
Nel caso in cui sia possibile proporre una pluralità di prodotti, tutti astrattamente coerenti con le esigenze e richieste del contraente, a quest’ultimo è proposto il contratto che presenta il rapporto più vantaggioso tra costi complessivi e livello di coperture, tenuto conto degli eventuali servizi e altri benefici connessi alla sottoscrizione. Ove necessario, per tale determinazione sono richieste al contraente informazioni ulteriori rispetto a quelle acquisite ai sensi del par. 5.2.
Il Distributore, in relazione alla propria rete distributiva, si astiene dall’adottare qualsiasi misura che possa incentivare la distribuzione di un prodotto in luogo di un altro prodotto che possa meglio soddisfare le esigenze e le richieste del cliente.
Il Destinatario che si trovi in o venga a conoscenza di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi lo comunica senza ritardo al Responsabile, descrivendo le circostanze, le parti e i termini del conflitto.
In tali ipotesi, il Responsabile, tenuto conto di tutti gli elementi del caso concreto, adotta le misure idonee a far sì che sia evitato il conflitto di interessi ovvero che sia assicurato con ragionevole certezza che la situazione di conflitto di interessi non noccia agli interessi del contraente.
Ove non sia possibile adottare le misure di cui al paragrafo precedente, il cliente è informato chiaramente e compiutamente sulla natura, sulla fonte e sui termini della situazione di conflitto di interessi.
4.5 Attività consulenziale
Fermi restando gli obblighi posti in capo al Distributore in materia di acquisizione delle opportune informazioni dal contraente, ai fini della valutazione delle relative richieste ed esigenze, il Distributore stesso può offrire al cliente servizi consulenziali in materia assicurativa.
Nello svolgimento dell’attività di consulenza il Distributore, sulla base delle predette informazioni e a seconda delle necessità del cliente può:
• rendere una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze manifestate dal cliente;
• svolgere un'analisi imparziale e personale, fondando la consulenza fornita sull'esame di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.
4.6 Prodotti d’investimento assicurativi (IBIPs)
Fermi gli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, nell’offerta di prodotti d’investimento assicurativi il Distributore, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta, fornisce le ulteriori informazioni previste dall’art. 121-sexies Cap e 68-ter, reg. IVASS 40/2018, utilizzando, ove esaustivo, il set informativo predisposto dal produttore (in particolare, KID/DIP aggiuntivo IBIP).
Quando fornisce consulenza il Distributore raccomanda prodotti di investimento assicurativi coerenti con le richieste e le esigenze del cliente e adeguati allo stesso.
A tal fine, acquisisce dal potenziale contraente anche le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del medesimo in relazione al tipo di investimento, alla sua situazione finanziaria, tra cui la sua capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, al fine di raccomandare al cliente un prodotto che siano a lui adeguato, con particolare riferimento alla sua tolleranza, al rischio e alla sua capacità di sostenere perdite.
Tali informazioni includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in relazione:
a) all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto;
b) alle conoscenze ed esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato;
c) alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
d) agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità.
Qualora il Distributore ritenga che il prodotto di investimento assicurativo sia coerente con le richieste ed esigenze del cliente, lo informa attraverso un’apposita dichiarazione di cui tiene evidenza.
Ove il Distributore presti una consulenza al cliente, fornisce a questo, prima che l’operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché il prodotto corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente.
La consulenza obbligatoria (secondo le indicazioni del produttore ai sensi dell’art. 68-duodecies, comma 3, reg. IVASS 40/2018) o svolta su iniziativa del distributore non grava economicamente sul cliente, salvo sia prevista una valutazione periodica dell’adeguatezza.
Nel caso in cui sia prestata una valutazione periodica di adeguatezza, il Distributore utilizza i sistemi informativi predisposti dal produttore al fine di mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui contraenti.
In relazione al collocamento di prodotti di investimento assicurativi senza consulenza, il Distributore accerta in ogni caso la rispondenza del contratto alle richieste ed esigenze del cliente, ottenendo dal cliente, ove pertinenti, informazioni inerenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il contraente o potenziale contraente.
Se il Distributore ritiene che il prodotto non sia appropriato per il contraente, lo avverte di tale situazione, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
Se il contraente sceglie di non fornire le predette informazioni o se tali informazioni non sono sufficienti, il Distributore lo avverte che tali circostanze potrebbero impedirgli di determinare se il prodotto è per lui appropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
In relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il Distributore non percepisce o paga compensi o commissioni oppure riceve o fornisce benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione:
a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa;
b) non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.
Gli incentivi sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio assicurativo prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti (come la prestazione di consulenza in materia di prodotti d’investimento assicurativi in combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente, come la consulenza sull'asset allocation ottimale o l’assistenza nella gestione del contratto);
b) non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
c) sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo.
Il Distributore conserva evidenza del fatto che gli incentivi pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa:
a) conservando la documentazione dalla quale risulti l’elenco di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell’attività di distribuzione assicurativa; e
b) conservando la documentazione dalla quale risulti il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall’intermediario, o che quest’ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dell’attività di distribuzione prestata ai contraenti (es. documentazione da cui risulta l’offerta o la fornitura della valutazione periodica di adeguatezza e/o altre attività di consulenza in tema di gestione postvendita del contratto, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto,
imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.
In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:
a) prima di distribuire un prodotto d’investimento assicurativo, forniscono ai contraenti le informazioni relative agli incentivi percepiti (attraverso un documento conforme all’allegato 4-bis, Reg. IVASS 40/2018).;
b) qualora non siano stati in grado di quantificare prima l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai contraenti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto successivamente l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato (anche avvalendosi del DUR predisposto dalla compagnia emittente); e
c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai contraenti, almeno una volta l’anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati.
Nell’adempimento degli obblighi informativi indicati nel presente paragrafo e degli altri obblighi di comunicazione di cui all’articolo 121-sexies del CAP, gli intermediari possono avvalersi delle informazioni fornite dalle imprese nel KID e nel Regolamento IVASS n. 41 del 2018.
4.7 Distribuzione a distanza
Per distribuzione a distanza si intende la promozione e il collocamento svolti interamente con tecniche di comunicazione a distanza ovverosia le ipotesi in cui né in fase di promozione né di collocamento si ha la contestuale presenza fisica del distributore e del cliente.
• In tali ipotesi il Distributore: comunica preventivamente alle imprese preponenti l’applicazione delle tecniche di vendita a distanza, indicando le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del reg. IVASS 40/2018 e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
• osserva le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti con riferimento all’eventuale utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E;
• assume nei confronti delle imprese preponenti ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza;
• ottiene il preventivo consenso del potenziale contraente all’uso di tecniche di comunicazione a distanza;
• garantisce che siano adempiuti gli obblighi di informativa previsti nei paragrafi che precedono, integrati con le ulteriori informazioni previste dagli artt. 73 e ss., reg. IVASS 40/2018, secondo le modalità scelte dal contraente;
• garantisce che siano adempiuti gli obblighi di valutazione delle richieste e delle esigenze del cliente, nonché di riconducibilità dello stesso al target market di prodotto;
• garantisce l’assolvimento degli obblighi relativi alle eventuali attività consulenziali.
• il Distributore adotta tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le
comunicazioni elettroniche previste dalla normativa.
5. Revisioni, modifiche e documentazione
5.1 Revisione del Documento e dei Meccanismi di distribuzione con cadenza almeno annuale dal momento in cui sono predisposti, il Responsabile sottopone il Documento e i Meccanismi di distribuzione a revisione, verificandone la validità e l’aggiornamento.
Tale revisione coinvolge anche le eventuali strategie distributive di cui si sia dotato il distributore ed è effettuata tenendo conto dei dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio, delle segnalazioni pervenute dalla rete distributiva, di quelle effettuate al produttore, nonché dei mutamenti normativi e delle informazioni ricevute dal produttore.
Nel caso in cui il Documento o i Meccanismi di distribuzione non risultino più validi o aggiornati, con particolare riferimento all’allineamento al target market individuato, il Responsabile procede alle opportune modifiche correttive, in coerenza e nel rispetto delle istruzioni e indicazioni eventualmente pervenute dal produttore interessato.
Nel caso di modifiche del quadro normativo o delle informazioni ricevute dal produttore tali da creare il rischio di disallineamento rispetto al mercato di riferimento del prodotto o da arrecare pregiudizio al cliente (o negli altri casi in cui gli obiettivi del Documento lo suggeriscano), il Responsabile apporta tempestivamente le modifiche correttive, a prescindere dalla scadenza del termine fissato per la revisione dei documenti.
I risultati della revisione, il Documento e i Meccanismi di distribuzione eventualmente modificati all’esito della revisione sono comunicati a tutti i Destinatari.
Dell’attività di revisione e dei relativi risultati è riportata traccia sintetica nel Registro delle revisioni di cui alla Parte speciale del Documento.
5.2 Documentazione dell’attività
Le azioni adottate in relazione al Documento e ai Meccanismi di distribuzione, attraverso i modelli e i registri di cui alla Parte speciale, sono debitamente documentate dal distributore, conservate a fini di audit e rese disponibili alle autorità competenti, su richiesta di queste.
5.3 Conservazione della documentazione
Tutta la documentazione prevista al paragrafo che precede, nonché la documentazione comunque relativa a flussi informativi POG previsti dal presente documento, è conservata per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto con il soggetto di volta in volta interessato.
Sono fatte salve eventuali regole sulla conservazione dei documenti inerenti ai flussi informativi previste dall’accordo stipulato ai sensi dell’art. 10, reg. IVASS 45/2020.
6. Principio di proporzionalità
Le disposizioni del Documento sono osservate in conformità al principio di proporzionalità: l’idoneità dei processi e delle misure adottate per conformarsi ad esse è valutata tenendo conto del livello di complessità e dei rischi legati ai prodotti distribuiti, nonché della natura, della dimensione, della portata e della complessità dell’attività del Distributore.
Ottieni un preventivo relativo al Contratto Base per l’assicurazione R.C. Auto del tuo veicolo
É un’applicazione web, realizzata attraverso i finanziamenti del MISE (fondi a vantaggio dei consumatori - Art. 148 L. 388/2000), che ti consente di confrontare i costi delle coperture r.c. auto offerte dalle imprese assicurative operanti in Italia.
Il preventivatore pubblico non rilascia preventivi per il caso previsto dall’art. 171, comma 1, lettera c) del Codice delle Assicurazioni Private, ovvero per il caso in cui l’utente intenda mantenere un contratto già stipulato sostituendo il veicolo assicurato con altro veicolo. In tale circostanza, infatti, l’utente dovrà contattare direttamente l’impresa con cui ha sottoscritto il contratto in corso per le modifiche della copertura che si intende mantenere ed il calcolo dell'eventuale conguaglio di premio.
Il preventivatore pubblico non svolge alcun ruolo di intermediazione tra consumatori e imprese assicurative.
A differenza degli altri comparatori commerciali, Il preventivatore pubblico:
• non percepisce alcuna provvigione in caso di sottoscrizione della polizza;
• consente di comparare le offerte di tutte le imprese assicurative operanti in Italia. I comparatori commerciali invece offrono solo i preventivi delle imprese di cui sono intermediari;
• consente la comparazione tra preventivi riferiti al contratto base r.c. auto.